venerdì, febbraio 02, 2007

Ricarica nei servizi di telefonia mobile


Finalmente e' stata fatta una cosa che va a nostro favore.
Questo e' il testo che e' andato il vigore dal: 2-2-2007



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il
comma secondo, lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere
ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei
diritti dei consumatori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e
favorire la crescita della competitivita' del sistema produttivo
nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni,
delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di
servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da
parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi
fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via
bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del
traffico telefonico richiesto, nonche' la previsione di termini
temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale
clausola difforme e' nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia
deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del
traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un
adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da
esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi
dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta
salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le
relative sanzioni.